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Art. 260

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di accertamento di sierotipi diSalmonella di cui all’articolo 255 capoverso 3 il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo avicolo infetto. Ordina inoltre che:1
    1. l’effettivo infetto sia macellato o ucciso;
    2. le uova non vengano più utilizzate per la cova e che vengano eliminate come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OSOAn2oppure che siano sottoposte a un trattamento per l’eliminazione delle salmonelle prima di essere messe in commercio a scopi alimentari;
    3. le uova già covate siano eliminate come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OSOAn;
    4. la carne fresca di animali provenienti da un effettivo infetto sia sottoposta a un trattamento per l’eliminazione delle salmonelle prima di essere messa in commercio.
  2. Il veterinario cantonale revoca il sequestro se tutti gli animali dell’effettivo infetto sono stati uccisi o macellati e la pulizia e la disinfezione dei luoghi sono state controllate mediante un’analisi batteriologica.
  3. .3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

  2. RS 916.441.22

  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

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