916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
In caso di accertamento di sierotipi diSalmonella di cui all’articolo 255 capoverso 3 il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo avicolo infetto. Ordina inoltre che:1
l’effettivo infetto sia macellato o ucciso;
le uova non vengano più utilizzate per la cova e che vengano eliminate come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OSOAn2oppure che siano sottoposte a un trattamento per l’eliminazione delle salmonelle prima di essere messe in commercio a scopi alimentari;
le uova già covate siano eliminate come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OSOAn;
la carne fresca di animali provenienti da un effettivo infetto sia sottoposta a un trattamento per l’eliminazione delle salmonelle prima di essere messa in commercio.
Il veterinario cantonale revoca il sequestro se tutti gli animali dell’effettivo infetto sono stati uccisi o macellati e la pulizia e la disinfezione dei luoghi sono state controllate mediante un’analisi batteriologica.