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Art. 259

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Vi è il sospetto che un effettivo sia infetto se:
    1. 1 in un campione prelevato nell’ambiente circostante agli animali viene messa in evidenza la presenza di sierotipi diSalmonella di cui all’articolo 255 capoverso 3;
    2. 2 l’analisi sierologica ha dato un risultato positivo; oppure
    3. gli accertamenti rivelano che persone si sono ammalate a causa del consumo di uova o di carne provenienti dall’effettivo in questione.
  2. In caso di sospetto il veterinario ufficiale procede quanto prima al prelievo di materiale d’analisi e dispone l’analisi batteriologica per la ricerca di infezioni daSalmonella .
  3. Il sospetto di un’infezione daSalmonella è considerato invalidato quando nel materiale d’analisi di cui al capoverso 2 non si riscontra alcun agente patogeno.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

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