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Art. 260a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

Il veterinario cantonale notifica al medico e al chimico cantonali gli effettivi di galline ovaiole sospetti o infetti e le carcasse infette. In caso di epizoozia li informa inoltre sui provvedimenti ordinati di cui all’articolo 260 capoverso 1 lettere b e d.

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