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Art. 258

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. I campioni devono essere inviati per l’analisi in un laboratorio riconosciuto dall’USAV. Deve essere allegata la domanda di analisi emessa automaticamente nella banca dati sul traffico di animali in caso di notifica secondo l’articolo 18b. 1 1bis. .2
  2. L’USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni e sulla loro analisi.
  3. Gli incubatoi e le aziende detentrici di pollame devono conservare i risultati di laboratorio per tre anni e presentarli su richiesta agli organi di controllo.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018 (RU 2018 2069). Abrogato dalla cifra I dell’O del 31 mar. 2021, con effetto dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

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