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Art. 257b

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Nelle aziende detentrici di pollame da sorvegliare il servizio veterinario cantonale preleva campioni di:
    1. animali da allevamento: due volte l’anno da ogni effettivo di un’azienda detentrice di pollame durante il periodo della deposizione;
    2. galline ovaiole: una volta l’anno da almeno un effettivo di un’azienda detentrice di pollame durante il periodo della deposizione;
    3. animali da ingrasso: una volta l’anno da un effettivo almeno nel 10 per cento delle aziende detentrici di pollame di cui all’articolo 257 lettere c e d.
  2. Il prelievo di campioni di cui al capoverso 1 lettera c può essere effettuato a partire da 3 settimane prima della macellazione.

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