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Art. 257a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Nelle aziende detentrici di pollame da sorvegliare l’avicoltore preleva, seguendo le istruzioni del servizio veterinario cantonale, campioni di: a. animali da allevamento: 1. per i pulcini di un giorno, tra il primo e il terzo giorno di vita, 2. all’età di 4–5 settimane, 3. all’età di 15–20 settimane, in ogni caso al più tardi 2 settimane prima del trasferimento nella stalla per galline ovaiole, 4. ogni 3 settimane durante il periodo di deposizione; b. galline ovaiole: 1. all’età di 15–20 settimane, in ogni caso 2 settimane prima del trasferimento nella stalla per galline ovaiole, 2. ogni 15 settimane durante il periodo di deposizione, per la prima volta tra la 22ae la 26asettimana di vita; c. animali da ingrasso: a partire da 3 settimane prima della macellazione.
  2. L’avicoltore deve prelevare campioni da tutti gli effettivi della sua azienda detentrice di animali.
  3. In deroga al capoverso 1 lettera a numero 4 possono essere prelevati e analizzati campioni nell’incubatoio, se gli animali sgusciati sono destinati alla vendita all’interno del Paese. L’analisi deve avvenire almeno ogni tre settimane.
  4. In deroga al capoverso 2 per gli animali da ingrasso è sufficiente un prelievo di campioni una volta l’anno da tutti gli effettivi detenuti in quel momento, purché durante un anno tutti gli effettivi siano risultati negativi al test delle salmonelle.

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