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Art. 239j

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Vi è sospetto di contagio di BD se sussistono indizi epidemiologici di un possibile contagio degli animali di un effettivo con il virus della BD, anche se la fonte del contagio non può più essere identificata mediante la diagnosi di laboratorio.
  2. In caso di sospetto di contagio il veterinario cantonale impone il divieto di trasferimento degli animali presumibilmente entrati in contatto con il virus della BD e per i quali non si può escludere una gravidanza.
  3. Il divieto di trasferimento di un animale viene abrogato se:
    1. risulta non gravido o la gravidanza termina prematuramente;
    2. l’esito dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo.
  4. Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 2 fino all’esito negativo dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l’azienda detentrice di animali in questione. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

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