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Art. 239k

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di BD, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di animali infetta. Ordina inoltre:
    1. la macellazione dell’animale infetto e dei discendenti delle femmine infette;
    2. l’individuazione e l’esame virologico della madre dell’animale infetto;
    3. lo svolgimento di accertamenti epidemiologici al fine di identificare la fonte di contagio;
    4. l’identificazione degli animali entrati in contatto con gli animali infetti e per i quali non si può escludere una gravidanza;
    5. l’esame virologico dei vitelli e dei vitelli nati morti, partoriti da animali di cui alla lettera d, entro cinque giorni dal parto;
    6. il divieto di trasferimento degli animali di cui alla lettera d, il quale cessa se le bovine risultano non gravide o in caso di fine prematura della gravidanza, oppure se l’esito dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo;
    7. il divieto di trasferimento dei vitelli di animali di cui alla lettera d, il quale cessa se l’esito dell’esame virologico è negativo;
    8. l’adozione di misure ragionevoli destinate a proteggere gli animali da un contagio causato da piccoli ruminanti se tali animali sono tenuti nell’azienda detentrice di animali e non possono essere esclusi come fonte di contagio.
  2. Al termine degli accertamenti epidemiologici, il veterinario cantonale revoca il sequestro semplice di 1° grado, tuttavia al più presto 21 giorni dopo l’eliminazione di tutti gli animali infetti dell’effettivo.
  3. Ordina che per 12 mesi dalla data di eliminazione dell’ultimo animale infetto dell’effettivo, tutti i vitelli neonati e quelli nati morti siano sottoposti a esame virologico riguardo alla BD entro cinque giorni dal parto e che sia imposto un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all’esito negativo delle analisi.
  4. Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 1 lettera d fino all’esito negativo dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l’azienda detentrice di animali in questione. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

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