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Art. 239i

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Le disposizioni della presente sezione sono applicabili alla lotta contro la Border Disease (BD) negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti se il virus della BD è stato messo in evidenza nell’ambito della lotta e della sorveglianza della BVD.
  2. È diagnosticata la BD negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti se l’esito di un esame virologico secondo un metodo autorizzato dall’USAV è positivo e il virus della BD è stato messo in evidenza mediante analisi genetico-molecolari nel laboratorio di riferimento.

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