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Art. 239h

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Le perdite di animali di cui all’articolo 32 capoverso 1 lettere b–d LFE non sono indennizzate.
  2. .1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

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