Torna alla legge

Art. 53a

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Nell’emanare disposizioni, il Consiglio federale tiene conto di direttive, raccomandazioni, prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale.
  2. Nell’ambito della presente legge, il Consiglio federale può dichiarare applicabili determinate prescrizioni e norme tecniche armonizzate sul piano internazionale. Può autorizzare l’Ufficio federale di veterinaria ad adeguare aspetti tecnici d’importanza minore alle prescrizioni e norme dichiarate applicabili.
  3. Il Consiglio federale può eccezionalmente stabilire una modalità di pubblicazione particolare delle prescrizioni e norme dichiarate applicabili e decidere di rinunciare alla traduzione nelle lingue ufficiali.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.