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Art. 53b

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali in materia di diagnosi, formazione, esecuzione dei controlli, cooperazione allo sviluppo e scambio di informazioni nel settore della salute animale.
  2. Il Consiglio federale può concludere con Stati non membri dell’Unione europea trattati internazionali sul riconoscimento dell’equivalenza delle prescrizioni sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali e di prodotti animali.

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