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Art. 53

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive della presente legge.1 1bis. Il Consiglio federale disciplina la formazione e la formazione continua delle persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge.2
  2. Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.
  3. Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907;FF 2011 6259).

  2. Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012 (RU 2013 907;FF 2011 6259). Nuovo testo giusta l’all. n. 41 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689;FF 2013 3085).

  3. Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907;FF 2011 6259).

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