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Art. 16b

916.341OBMFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

In caso di difficoltà logistiche senza colpa a livello di importazione per cause di forza maggiore, l’UFAG, su domanda scritta motivata, può trasferire sul successivo periodo d’importazione del medesimo anno civile i quantitativi non utilizzati di quote del contingente acquistate all’asta e pagate, qualora:

  1. il quantitativo ammonti almeno a 500 kg e costituisca al massimo il 5 per cento del totale delle quote del contingente assegnate sulla base di una vendita all’asta e trasferite al richiedente per essere utilizzate; e
  2. la domanda pervenga all’UFAG prima della scadenza del periodo d’importazione.

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