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Art. 16a

916.341OBMFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
  1. Le cerchie interessate possono chiedere all’UFAG di ridurre o prolungare il periodo d’importazione. La richiesta va presentata prima dell’inizio del periodo d’importazione in questione di cui all’articolo 16 capoverso 3.
  2. Le cerchie interessate possono chiedere all’UFAG di aumentare i quantitativi d’importazione per carne, conserve e frattaglie di animali di cui all’articolo 16 capoverso 3 lettera b. La richiesta va presentata dopo l’inizio del periodo d’importazione, tuttavia prima della sua scadenza.
  3. In caso di difficoltà logistiche dovute a cause di forza maggiore, le cerchie interessate possono chiedere all’UFAG di prolungare i periodi d’importazione per le quote del contingente già assegnate e pagate. La richiesta va presentata dopo l’inizio del periodo d’importazione, tuttavia prima della sua scadenza.
  4. L’UFAG accoglie le richieste supportate dalle cerchie interessate con una maggioranza di due terzi dei rappresentanti sia a livello di produzione sia a livello di lavorazione e commercio.
  5. L’UFAG può prolungare un periodo d’importazione soltanto nella misura in cui esso non si sovrapponga al periodo d’importazione successivo né superi l’anno civile.

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