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Art. 29a

910.91OTermFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Le aziende con un volume di lavoro di almeno 0.20 USM, le aziende con pascoli comunitari, le aziende d’estivazione, le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali devono essere riconosciute dal competente servizio cantonale.1
  2. Su un’azienda agricola ai sensi della legge federale del 4 ottobre 19912sul diritto fondiario rurale (LDFR) può essere riconosciuta una sola azienda.
  3. La locazione o l’affitto di un locale di stabulazione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2bisnecessita del consenso del servizio competente secondo l’articolo 32.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4525).

  2. RS 211.412.11

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2493).

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