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Art. 165g

910.1LAgrFederal Act1 gen 1999Fonte originale

Per i sistemi d’informazione di cui agli articoli 165c –165f bis, il Consiglio federale disciplina in particolare:1

  1. la forma della rilevazione e i termini per la consegna dei dati;
  2. la struttura e il catalogo dei dati;
  3. la responsabilità in materia di trattamento dei dati;
  4. i diritti d’accesso, segnatamente la portata dei diritti d’accesso online;
  5. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
  6. la collaborazione con i Cantoni;
  7. il termine di conservazione dei dati e il termine entro il quale i dati devono essere distrutti;
  8. l’archiviazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I N. 3 della LF del 19 mar. 2021 sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi, in vigore dal 1° gen 2024 (RU 2022 263;FF 2020 5759,5967).

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