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Art. 165gbis

910.1LAgrFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. I dati della banca dati sul traffico di animali di cui all’articolo 45b della legge del 1° luglio 19661sulle epizoozie (LFE) possono essere trattati ai fini dell’esecuzione di misure di politica agricola. Il Consiglio federale disciplina quali dati possono essere trattati.
  2. Il Consiglio federale può delegare a Identitas SA (art. 7a LFE) compiti riguardanti l’esecuzione di misure di politica agricola. Esso disciplina la delega di compiti, l’assunzione dei costi e il trattamento dei dati.

Footnotes

  1. RS 916.40

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