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Art. 165f bis

910.1LAgrFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. La Confederazione gestisce un sistema d’informazione centrale per registrare l’impiego di prodotti fitosanitari per scopi professionali e commerciali, nonché da parte degli enti pubblici.
  2. Chiunque impiega prodotti fitosanitari per scopi professionali o commerciali ne registra nel sistema d’informazione l’impiego.
  3. Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere in linea ai dati del sistema d’informazione:
    1. i servizi federali interessati, per sostenere l’esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza;
    2. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli, per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
    3. la persona che impiega tali prodotti, ai dati che la concernono;
    4. i terzi autorizzati dalla persona che impiega tali prodotti.

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