La realizzazione forzata di un immobile oggetto di un aiuto federale è retta dalla legge federale dell’11 aprile 18891sull’esecuzione e sul fallimento (LEF).
Dopo la chiusura della procedura di realizzazione forzata, l’aiuto federale termina e la menzione di restrizione della proprietà iscritta nel registro fondiario è cancellata.