Il trapasso di proprietà di un immobile oggetto dell’aiuto federale deve essere autorizzato dall’Ufficio federale.
L’Ufficio federale dà l’autorizzazione se l’acquirente si impegna:
a concludere un contratto di diritto pubblico con la Confederazione;
a mantenere le pigioni fissate in base ai costi immobiliari; e
a prendere a carico l’obbligo di rimborsare il mutuo.
Per trapasso di proprietà si intende qualsiasi forma di cambiamento di proprietario, vale a dire la vendita, la permuta, la donazione, la divisione ereditaria e l’attribuzione giudiziaria.
In caso di attribuzione giudiziaria, il capoverso 1 si applica per analogia.
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