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Art. 81a

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 59a LADI)

  1. Il servizio cantonale trasmette i dati necessari per il controllo dell’efficacia delle misure al sistema d’informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bislett. b LADI).1
  2. Le istituzioni e le persone che eseguono misure in materia di mercato del lavoro forniscono informazioni, partecipano alle misure di controllo e valutano i risultati conseguiti.
  3. L’ufficio di compensazione valuta i dati di cui al capoverso 1. Utilizza i risultati della valutazione per ottimizzare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. A tal fine tiene conto in particolare dei bisogni delle persone in cerca d’impiego la cui reintegrazione nel mercato del lavoro risulta difficile.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).

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