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Art. 53a

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 32 cpv. 6 LADI)

  1. Il datore di lavoro che intende ottenere un’autorizzazione secondo l’articolo 32 capoverso 6 LADI deve presentare domanda al servizio cantonale competente entro il termine stabilito dall’articolo 36 capoverso 1 LADI prima di poter continuare la formazione durante le ore considerate perdita di lavoro computabile.
  2. Se il preannuncio di lavoro ridotto deve essere rinnovato in applicazione dell’articolo 36 capoverso 1 ultimo periodo LADI, si deve inoltrare una nuova domanda di autorizzazione.

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