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Art. 48b

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 31 cpv. 1bise 83 cpv. 1 lett. s LADI)

  1. Se ha seri motivi di dubitare che la diminuzione del lavoro sia temporanea e permetta di conservare i posti di lavoro in questione (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), il servizio cantonale può chiedere all’ufficio di compensazione di affidare l’analisi aziendale a un terzo.
  2. Esso ne informa il datore di lavoro e lo avverte che, se l’ufficio di compensazione accoglie tale domanda, la decisione relativa al preannuncio di lavoro ridotto sarà rinviata al termine dell’analisi.

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