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Art. 126

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 96b , 96c e 97a LADI)^1^

  1. Le persone interessate, quando s’annunciano o fanno valere i loro diritti, devono essere informate su:
    1. l’identità e i dati di contatto del titolare;
    2. lo scopo dei sistemi d’informazione;
    3. i dati trattati;
    4. se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari i cui dati personali sono comunicati;
    5. i loro diritti.2
  2. La persona interessata può esigere dai servizi d’elaborazione dei dati che:
    1. l’informino gratuitamente, per scritto e in forma generalmente comprensibile, sui dati che la concernono;
    2. rettifichino o completino i dati inesatti o incompleti;
    3. distruggano i dati divenuti inutili.
  3. La persona interessata può esigere inoltre che una rettificazione, un complemento o una distruzione di dati siano parimente comunicati ai servizi ai quali i dati erano stati trasmessi.
  4. .3
  5. Se diversi organi esecutivi partecipano a un sistema d’informazione comune, uno di essi è designato quale responsabile dell’intero sistema.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 122 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921).

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