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Art. 119a

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 85b , 85c e 85e LADI)^1^

  1. L’ufficio di compensazione emana istruzioni concernenti l’istituzione e l’esercizio degli URC. Esso provvede al coordinamento sul piano nazionale nonché all’adempimento di altri compiti di importanza nazionale.
  2. La pianificazione, l’istituzione e il coordinamento degli URC competono al servizio cantonale. Lo stesso vigila sulla gestione degli URC.
  3. Diversi Cantoni possono accordarsi per istituire e gestire congiuntamente URC e servizi LPML o stabilire il loro raggio d’attività oltre i confini cantonali. L’accordo disciplina segnatamente:
    1. la sede dell’URC o del servizio LPML;
    2. la sua organizzazione interna;
    3. lo statuto giuridico del suo direttore e dei suoi collaboratori;
    4. la persona che rappresenta l’URC o il servizio LPML presso l’ufficio di compensazione.2
  4. .3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4861).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 26 mag. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339).

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