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Art. 118

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 84 LADI)

  1. Il controllo federale delle finanze è l’organo di controllo del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
  2. Esamina il conto annuale del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e comunica i risultati al Consiglio federale. Non è autorizzato a verificare le decisioni della commissione di sorveglianza.

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