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Art. 116

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI)

  1. L’ufficio di compensazione, se delega la revisione dei pagamenti al Cantone o a un altro ente, partecipa equamente alle spese.
  2. L’ufficio di revisione annota il risultato della revisione dei pagamenti in un rapporto scritto che comunica alla cassa di disoccupazione, al titolare e all’ufficio di compensazione, di regola entro un termine di 60 giorni. La procedura successiva è disciplinata secondo gli articoli 113 a 115.

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