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Art. 100

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 73 LADI)^1^

  1. Sono di regola considerate spese computabili:
    1. la rimunerazione delle persone che elaborano il programma e del personale ausiliario necessario;
    2. le spese indispensabili per la compilazione dei rapporti;
    3. le spese per l’acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari.
  2. La commissione di sorveglianza stabilisce, nella sua decisione, l’aliquota di sussidio applicabile, tra il 20 e il 50 per cento delle spese computabili. Al riguardo tiene conto delle altre fonti di finanziamento e dell’importanza del progetto per l’assicurazione contro la disoccupazione.
  3. L’assegnazione di sussidi può essere vincolata a oneri.
  4. Le domande di sussidio devono di regola essere presentate all’ufficio di compensazione almeno tre mesi prima dell’inizio dell’esecuzione del programma.2
  5. Il beneficiario dei sussidi presenta un rapporto sui risultati della ricerca all’ufficio di compensazione, a destinazione della Commissione di sorveglianza.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

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