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Art. 21h

836.2LAFamFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle organizzazioni familiari che propongono un’ampia offerta nell’ambito di promozione interessato. L’offerta è considerata ampia se:
    1. è rivolta a più gruppi di destinatari ed è utilizzata da questi ultimi;
    2. è tematicamente vasta e si fonda su solide conoscenze specialistiche; e
    3. copre l’intero territorio nazionale.
  2. Per valutare l’ampiezza dell’offerta dell’organizzazione familiare sono considerate anche le offerte delle sue organizzazioni affiliate che adempiono le condizioni di cui all’articolo 21g .
  3. Gli aiuti finanziari possono essere concessi a un’organizzazione familiare attiva su tutto il territorio di una regione linguistica, se:
    1. nell’ambito di promozione interessato non opera alcuna organizzazione familiare attiva sull’intero territorio nazionale; o
    2. la sua offerta adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b e nella regione linguistica la sua offerta è più ampia di quella dell’organizzazione familiare attiva sull’intero territorio nazionale.
  4. Se gli aiuti richiesti dalle organizzazioni familiari superano complessivamente i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell’interno stabilisce un ordine di priorità, mirando in particolare alla promozione di attività durevoli e a un rapporto costi-benefici vantaggioso.

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