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Art. 21g

836.2LAFamFederal Act1 gen 2009Fonte originale

Possono chiedere aiuti finanziari le organizzazioni familiari:

  1. attive sull’intero territorio nazionale o su tutto il territorio di una regione linguistica;
  2. i cui statuti o il cui atto di fondazione stabiliscono che:

1. la loro sede si trova in Svizzera,

2. perseguono uno scopo che rientra in almeno uno dei due ambiti di promozione,

3. sono di utilità pubblica,

4. sono aconfessionali,

5. sono apartitiche, e

6. in caso di scioglimento o di fusione trasferirebbero il loro patrimonio a un’altra organizzazione familiare di utilità pubblica.

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