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Art. 21i

836.2LAFamFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’UFAS.1
  2. Gli aiuti finanziari sono versati sulla base di un contratto di diritto pubblico.
  3. Essi coprono al massimo il 50 per cento delle spese computabili (aliquota massima).
  4. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura e delle spese computabili.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 681;FF 2023 2245).

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