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Art. 21f

836.2LAFamFederal Act1 gen 2009Fonte originale

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni familiari per le loro attività in favore delle famiglie nei seguenti ambiti:

  1. accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori;
  2. conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione.

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