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Art. 21ebis

836.2LAFamFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. I servizi cantonali competenti possono accedere ai dati del registro degli assegni familiari che sono necessari per l’esecuzione della riduzione individuale dei premi di cui all’articolo 65 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 19941sull’assicurazione malattie.
  2. Per ottenere l’accesso ai dati si registrano presso l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
  3. I costi relativi all’accesso ai dati sono a carico dei Cantoni.

Footnotes

  1. RS 832.10

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