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Art. 21e

836.2LAFamFederal Act1 gen 2009Fonte originale

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione in collaborazione con i servizi di cui all’articolo 21c . Le disposizioni d’esecuzione regolano in particolare:

  1. i dati da registrare e il loro trattamento;
  2. l’accesso ai dati;
  3. le misure organizzative e tecniche necessarie alla garanzia della protezione e della sicurezza dei dati;
  4. la durata di conservazione dei dati.

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