Torna alla legge

Art. 19c

834.11OIPGFederal Council Ordinance1 lug 2005Fonte originale

(art. 21a cpv. 4 lett. d LIPG)

Hanno accesso al sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG:

  1. la persona che presta servizio, per completare e convalidare la domanda d’indennità;
  2. la cassa di compensazione competente, per trattare la domanda;
  3. l’UCC, per gestire il sistema d’informazione.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.