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Art. 19a

834.11OIPGFederal Council Ordinance1 lug 2005Fonte originale

(art. 19 cpv. 3 LIPG)

  1. La cassa di compensazione competente riceve la domanda non appena la persona che presta servizio l’ha convalidata nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG.
  2. Se la domanda non è convalidata entro 30 giorni dal momento in cui è stata generata, l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) invia il formulario ufficiale cartaceo alla persona che presta servizio.
  3. Se la domanda è depositata mediante il formulario ufficiale cartaceo, la persona che presta servizio deve inviarlo personalmente alla cassa di compensazione competente.

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