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Art. 7

834.1LIPGFederal Act1 gen 1953Fonte originale
  1. Le persone prestanti servizio che vivono in comunione domestica con uno o più figli (art. 6) d’età inferiore ai 16 anni, hanno diritto all’assegno per spese di custodia se possono stabilire che, a causa di un periodo di servizio di due giorni consecutivi almeno, hanno sostenuto spese supplementari di tal genere.
  2. Il Consiglio federale stabilisce l’importo massimo dell’indennità e disciplina i dettagli.

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