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Art. 6

834.1LIPGFederal Act1 gen 1953Fonte originale
  1. Le persone prestanti servizio hanno diritto a un assegno per ogni figlio, di cui al capoverso 2, che non abbia ancora compiuto 18 anni. Per i figli che sono a tirocinio o agli studi, il diritto all’assegno dura fino a 25 anni compiuti.
  2. Danno diritto all’assegno:
    1. i figli della persona prestante servizio;
    2. i figli elettivi della persona prestante servizio, dei quali egli assume gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. cifra III della LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 16761724art. 1 cpv. 1;FF 1976 III 155).

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