Torna alla legge

Art. 8

834.1LIPGFederal Act1 gen 1953Fonte originale
  1. Hanno diritto all’assegno per l’azienda le persone prestanti servizio che dirigono un’azienda come proprietari, affittuari o usufruttuari o che partecipano attivamente alla direzione di un’azienda in qualità di soci di una società in nome collettivo, di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita o di membri di un’altra unione di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo, in quanto non conseguano un reddito superiore da un’attività dipendente.
  2. Le persone prestanti servizio che lavorano in un’azienda agricola in qualità di familiari possono pretendere l’assegno per l’azienda se, a causa del loro periodo di servizio di una certa durata, nell’azienda deve essere assunto un sostituto. Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari.1

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1976 57;FF 1975 I 1185).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.