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Art. 16v

834.1LIPGFederal Act1 gen 1953Fonte originale
  1. L’indennità di adozione è versata sotto forma di indennità giornaliere per i giorni di congedo presi.
  2. Sussiste un diritto a 14 indennità giornaliere al massimo.
  3. Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliere per settimana.
  4. Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati.

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