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LIPG · Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno
Art. 16v
Art. 16u
Art. 16w
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Art. 16v
Art. 16u
Art. 16w
834.1
LIPG
Federal Act
1 gen 1953
Fonte originale
L’indennità di adozione è versata sotto forma di indennità giornaliere per i giorni di congedo presi.
Sussiste un diritto a 14 indennità giornaliere al massimo.
Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliere per settimana.
Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati.
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