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Art. 16w

834.1LIPGFederal Act1 gen 1953Fonte originale
  1. L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di adozione.
  2. All’accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l’arti-colo 11 capoverso 1.
  3. All’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16f .
  4. Se i genitori si dividono il congedo di adozione, l’indennità è calcolata separatamente per ciascun genitore.

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