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LIPG · Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno
Art. 16w
Art. 16v
Art. 16x
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Art. 16x
834.1
LIPG
Federal Act
1 gen 1953
Fonte originale
L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di adozione.
All’accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l’arti-colo 11 capoverso 1.
All’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16
f
.
Se i genitori si dividono il congedo di adozione, l’indennità è calcolata separatamente per ciascun genitore.
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