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LIPG · Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno
Art. 16u
Art. 16t
Art. 16v
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Art. 16u
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834.1
LIPG
Federal Act
1 gen 1953
Fonte originale
L’indennità di adozione può essere riscossa entro un termine quadro di un anno.
Il termine quadro decorre dal giorno dell’accoglimento dell’adottando; il diritto all’indennità inizia tale giorno.
Il diritto all’indennità si estingue:
alla scadenza del termine quadro;
dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere;
se l’avente diritto muore; o
se l’adottando muore.
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