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Art. 16u

834.1LIPGFederal Act1 gen 1953Fonte originale
  1. L’indennità di adozione può essere riscossa entro un termine quadro di un anno.
  2. Il termine quadro decorre dal giorno dell’accoglimento dell’adottando; il diritto all’indennità inizia tale giorno.
  3. Il diritto all’indennità si estingue:
    1. alla scadenza del termine quadro;
    2. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere;
    3. se l’avente diritto muore; o
    4. se l’adottando muore.

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