Torna alla legge

Art. 16t

834.1LIPGFederal Act1 gen 1953Fonte originale
  1. Hanno diritto all’indennità le persone che:
    1. accolgono un adottando d’età inferiore ai quattro anni;
    2. durante i nove mesi immediatamente precedenti l’accoglimento dell’adottando erano assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAVS1e hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi; e
    3. al momento dell’accoglimento dell’adottando:
    1. sono salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA2, 2. sono indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA, o 3. collaborano nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti.
  2. In caso di adozione congiunta:
    1. entrambi i genitori devono adempiere le condizioni di cui al capoverso 1;
    2. sussiste il diritto a una sola indennità.
  3. Se i genitori si dividono il congedo di adozione, ciascun genitore ha diritto all’indennità durante il proprio congedo.
  4. In caso di accoglimento contemporaneo di più adottandi, sussiste il diritto a una sola indennità.
  5. Non sussiste alcun diritto a un’indennità in caso di adozione del figliastro secondo l’articolo 264c capoverso 1 del Codice civile3.

Footnotes

  1. RS 831.10

  2. RS 830.1

  3. RS 210

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.