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Art. 28b

833.11OAMFederal Council Ordinance1 gen 1994Fonte originale

Per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa (assicurati a titolo facoltativo), il supplemento al premio per le prestazioni in caso di malattia previsto per le prestazioni in caso di infortunio ammonta a 79 franchi al mese.

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