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Art. 28c

833.11OAMFederal Council Ordinance1 gen 1994Fonte originale
  1. Il premio è esigibile mensilmente ed è dedotto direttamente dallo stipendio.
  2. L’obbligo di versare il premio per le prestazioni in caso di malattia secondo l’articolo 66b capoverso 2 della legge è sospeso per le attività di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettere a nonché c–m della legge esercitate per oltre 60 giorni consecutivi.

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