Il premio mensile per le prestazioni in caso di malattia ammonta a 481 franchi.1
Per gli assicurati a titolo professionale, il cui stipendio rientra in una delle seguenti fasce, il premio è ridotto come segue:
se il loro stipendio è pari o inferiore all’importo massimo previsto nella classe di stipendio 10: del 48 per cento;
se il loro stipendio supera l’importo massimo secondo la lettera a ed è pari o inferiore all’importo massimo previsto nella classe di stipendio 13: del 27 per cento;
se il loro stipendio supera l’importo massimo secondo la lettera b ed è pari o inferiore all’importo massimo previsto nella classe di stipendio 16: del 12 per cento.
Determinante per la riduzione è lo stipendio di cui all’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 20012sul personale federale (OPers) comprese le indennità di funzione, le indennità speciali e le indennità in funzione del mercato del lavoro di cui agli articoli 46, 48 e 50 OPers.
La parte dei premi relativa al rischio di malattia degli assicurati a titolo professionale impiegati a tempo parziale è uguale a quella dovuta con un impiego a tempo pieno.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 763). ↩