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Art. 13b

833.11OAMFederal Council Ordinance1 gen 1994Fonte originale
  1. Per la rimunerazione delle cure ambulatoriali l’assicurazione militare stipula con le persone che esercitano una professione medica, il personale paramedico, gli ospedali e gli stabilimenti di cura nonché le imprese di trasporto e di salvataggio convenzioni tariffali e di collaborazione a livello nazionale. Le tariffe per singola prestazione si basano su strutture tariffali uniformi, stabilite a livello nazionale.1
  2. Il termine per la disdetta di convezioni tariffali e di collaborazione è di almeno sei mesi.
  3. La comunicazione dei dati secondo l’articolo 26 capoverso 3bisdella legge, la trasmissione dei dati, la sicurezza e la conservazione dei dati sono retti per analogia dagli articoli 59f , 59g e 59i OAMal2.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 apr. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 273).

  2. RS 832.102

  3. Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 814). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 apr. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 273).

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