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Art. 13c

833.11OAMFederal Council Ordinance1 gen 1994Fonte originale
  1. Per la rimunerazione delle cure ospedaliere, del vitto e dell’alloggio in sala comune di un ospedale l’assicurazione militare stipula convenzioni tariffali e di collaborazione con gli ospedali e conviene importi forfettari. Tali importi sono in funzione delle prestazioni e si basano sulle strutture uniformi, stabilite a livello nazionale. Le tariffe ospedaliere si rifanno alla rimunerazione degli ospedali che forniscono le prestazioni nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso.
  2. Le parti contrattuali possono convenire che particolari prestazioni diagnostiche o terapeutiche non siano comprese negli importi forfettari, ma siano fatturate separatamente.
  3. Le rimunerazioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono assunte al 100 per cento dagli assicuratori.
  4. Il termine per la disdetta di convenzioni tariffali e di collaborazione è di almeno sei mesi.

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