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Art. 13a

833.11OAMFederal Council Ordinance1 gen 1994Fonte originale

L’ordinanza del 3 luglio 20021sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie si applica per analogia agli ospedali e agli stabilimenti di cura di cui all’articolo 22 capoverso 2 della legge. Sono autorizzati a consultare i documenti le autorità della Confederazione competenti in materia, l’associazione Commissione delle tariffe mediche LAINF e i partner tariffali.

Footnotes

  1. RS 832.104

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